Tutte le FAQs
- Accedere alla casella PEC dall’indirizzo https://webmail.pec.it
- Cliccare su Impostazioni per visualizzare il pannello di controllo
- Dal menu a sinistra, alla voce Account, cliccare su Sicurezza e password
- Scorrere la nuova finestra fino a “Verifica a due passaggi” e cliccare su Gestisci
- Cliccare quindi su Disattiva e confermare l’operazione dal dispositivo associato alla casella pec.
Nel caso in cui il Comune abbia reso disponibile ai cittadini e ai loro procuratori la piattaforma informatica CalabriaSUE per la gestione dei procedimenti amministrativi, si deve utilizzare la suddetta piattaforma.
La PEC è ammessa solo nei casi in cui la piattaforma informatica non sia accessibile per più di 3 ore consecutive durante l’orario di apertura degli uffici competenti, dando prima evidenza del malfunzionamento o dell’irraggiungibilità della piattaforma stessa attraverso l’apertura di una segnalazione tramite il servizio di Assistenza e supporto https://www.calabriasue.it/assistenza/richiesta-assistenza-e-supporto/ con annesso screenshot dell’errore riscontrato.
Entro 5 giorni dal venir meno della causa che ha generato l’impedimento, l’utente è tenuto a provvedere all’inserimento della medesima pratica attraverso il sistema informativo comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione.
Nel caso di endoprocedimento non configurato in piattaforma, ma il cui Ente competente è presente, è possibile, attivando la sezione conferenza di servizi e cliccando sul tasto “Invita altri Enti non collegati agli endoprocedimenti” è possibile coinvolgere nella conferenza di servizi l’Ente necessario.
Nel caso in cui, invece, non sia proprio configurato su piattaforma neanche l’Ente competente del parere da acquisire, sarà possibile coinvolgere lo stesso – dopo aver indetto la conferenza di servizi tramite l’apposita funzionalità del portale – trasmettendo extra sistema, mediante PEC, la nota di indizione della conferenza di servizi ed il backup della pratica (scaricato dalla piattaforma, dalla sezione “backup”), specificando nell’oggetto della trasmissione della PEC che la stessa è “a completamento del procedimento in conferenza di servizi, per la pratica n. ____ del ______, intestata a____________”.
L’operatore di sportello, una volta ottenuti i pareri dagli Enti non configurati, li può inserire sulla piattaforma, tramite la sezione “Comunicazioni”, trasmettendoli agli altri Enti coinvolti nella conferenza e presenti a sistema.
Una volta che l’istanza sismica assume lo stato VERIFICATA o FIRMATA, i dati della pratica SUE/SUAP vengono disabilitati in automatico e non è possibile apportarvi modifiche. Per modificare i dati di compilazione della pratica SUE/SUAP o la documentazione allegata, è necessario riportare l’istanza sismica in stato BOZZA, per esempio eliminando e riallegando un file o confermando i dati di uno dei soggetti.
Se si tratta di dati modificabili in quanto oggetto di eventuale variazione, come la residenza, il numero del documento di riconoscimento, i recapiti telefonici, è possibile aggiornare la propria anagrafica in autonomia, accedendo dal proprio codice fiscale in alto a destra della pagina di gestione pratiche.
Per i dati immodificabili quali sesso, comune di nascita, codice fiscale, è necessario aprire una segnalazione su Assistenza e supporto tramite il form dedicato (https://www.calabriasuap.it/assistenza-e-supporto/richiesta-assistenza-e-supporto/).
Per annullare una pratica SUE/SUAP è necessario inviare una Comunicazione al SUE/SUAP comunale competente, dall’omonima sezione della pratica, specificando i motivi di tale richiesta nel campo “messaggio accompagnatorio comunicazione”. A seguito della presa d’atto da parte dello sportello comunale competente, lo stato della pratica SUE/SUAP potrà essere modificato dall’operatore comunale in stato “ARCHIVIATA”.
Si consiglia di inserire una segnalazione su Assistenza e supporto, indicando di voler essere ricontattati. Il servizio di assistenza chiamerà il prima possibile con ID chiamante “Sconosciuto”.
L’errore “invalidprojectwork” è generalmente causato da un problema di validazione dei dati inseriti nella sezione Opera progettuale>Effetti di sito dell’istanza sismica. In tal caso, è opportuno verificare i file .csv caricati nelle schede “Caratterizzazione sismica” e “Caratterizzazione geotecnica”: i dati inseriti negli stessi devono essere digitati nello stesso formato indicato nel modellino d’esempio (scaricabile dall’icona della graffetta presente nella sezione), con valori separati da punto e non da virgola, e devono rispettare il range di valori proposto dal sistema cliccando sul punto interrogativo.
L’errore potrebbe essere dovuto al formato del modello d’istanza sismica finale, in quanto potrebbe essere stato convertito in pdf/A, o al nome del file, modificato in fase di salvataggio.
Il pdf del modello di istanza, per essere correttamente caricato sul sistema, deve essere firmato obbligatoriamente in formato .p7m (formato CADES) e non in formato .pdf (formato PADES), impostazione scelta dal tecnico sottoscrittore in fase di apposizione della firma digitale mediante il proprio kit di firma digitale.
Solo nel caso in cui il richiedente necessiti trasmettere al SUE/SUAP uno dei seguenti atti “Comunicazione di inizio lavori”, “Comunicazione di fine lavori”, “Trasmissione Segnalazione Certificata di Agibilità”, “Trasmissione certificato di Collaudo o conformità”, il sistema consente, previa selezione della corretta causale fra quelle disponibili nel menu a tendina, di allegare il relativo documento alla comunicazione. Non è consentito allegare file o trasmettere documenti per casistiche che non rientrano nei casi summenzionati. Per l’invio di documenti su una pratica in stato definitivo, è opportuno contattare lo sportello comunale ricevente.
L’errore “documentExpirationDate” è riscontrato nella scheda anagrafica del soggetto presentante. È necessario accedere sul profilo utente, dal codice fiscale in alto a destra della pagina di compilazione della pratica, e aggiornare i dati relativi al documento di riconoscimento, in particolare la data di scadenza.
L’errore “attachmentstepnotcompleted” è dovuto al controllo di validazione della sezione Allegati dell’istanza sismica. In questi casi è opportuno verificare che in tale sezione non vi siano file con estensione errata o non compatibile con i formati ammessi. I tipici errori sono: nomefile..pdf (doppio punto prima dell’estensione pdf), nomefile .pdf (spazio tra il nome del file e l’estensione pdf), nomefile .p7m (spazio tra il nome del file e l’estensione p7m)
Qualora il nome del file o l’estensione del file siano corrette, si consiglia di eliminare l’ultimo allegato inserito e ricaricarlo.
L’errore “professionalregistersection” è riconducibile al mancato inserimento dei dati relativi alla sezione di appartenenza nei dati dell’albo professionale. In tal caso, è necessario compilare i dati obbligatori richiesti per l’albo professionale, disponibile se si fa un click sul proprio codice fiscale in alto a destra della pagina di compilazione della pratica.
L’errore “taxcode” è dovuto ad un problema di identificazione dell’utente collegato al codice fiscale di uno dei soggetti collegati all’istanza sismica. Per la risoluzione di tale errore è necessario aprire una segnalazione ad Assistenza e supporto tramite il form dedicato (https://www.calabriasue.it/assistenza/richiesta-assistenza-e-supporto/).
L’errore riscontrato in fase di validazione è riconducibile ad una errata compilazione dell’anagrafica di uno dei soggetti collegati all’istanza. È consigliabile, quindi, procedere a modificare alcuni dati della propria anagrafica, disponibile se si fa un click sul proprio codice fiscale in alto a destra della pagina di compilazione della pratica.
Nella descrizione dell’errore, il numero corrisponde al soggetto: 1=committente, 2=appaltatore, 3=altri soggetti, 4=progettista strutturale, 5=geologo, 6=direttore lavori, 7=collaudatore.
Per l’errore “email”, è necessario assicurarsi che l’indirizzo mail associato al soggetto n sia corretto, valido e non contenga caratteri speciali (es. ç,&,$,/,!,|, +,>) o accentati (es. ò,à,è,ì). Inoltre, l’indirizzo PEC di ciascun professionista deve essere un dato univoco e non può essere replicato nelle schede anagrafiche degli altri soggetti coinvolti nel progetto strutturale.
Per l’errore “telephonenumber”, è consigliato verificare che il numero di telefono associato al soggetto n non contenga caratteri speciali (es. ç,&,$,/,!,|, +,>) o spazi tra le cifre e il dato deve essere solo numerico.
Se il fascicolo sismica è in stato BOZZA e l’istanza è in stato “TRASMESSA AL SUE” o “IN CARICO AL SUE”, significa che lo sportello non ha ancora provveduto alla verifica formale della pratica per il successivo inoltro al Servizio di Vigilanza sismica. Finché lo stato del fascicolo sarà “BOZZA”, infatti, il Servizio tecnico regionale non potrà visualizzare il progetto strutturale sulla piattaforma SISMI.CA e non sarà possibile, per il tecnico incaricato, depositare istanze secondarie (es. Comunicazione di inizio lavori, etc.). È necessario, perciò, che l’operatore di sportello comunale attivi, mediante il sistema informatico, la richiesta di verifica al Servizio tecnico regionale per il procedimento sismica (tra quelli disponibili) coerente con la tipologia di istanza sismica. A seguito di questa operazione, lo stato del fascicolo diventerà “APERTO” per le istanze in autorizzazione o “DEPOSITATO” per le istanze a deposito, sintomo del fatto che l’istanza è sulla scrivania del Servizio di Vigilanza tecnica.
I professionisti possono trasmettere istanze secondarie sui fascicoli generati e trasmessi a SISMI.CA prima del 28 settembre 2020, accedendo al portale www.calabriasuap.it tramite SPID e facendo attenzione ad inserire gli estremi dell’albo professionale di appartenenza nella sezione anagrafica. Una volta effettuato il login, i professionisti avranno a disposizione una sezione denominata Consultazione e gestione > GESTIONE fascicoli SISMICA, da cui è possibile accedere a tutti i fascicoli collegati alla propria anagrafica. Selezionato il fascicolo di interesse, l’istanza secondaria potrà essere compilata cliccando sul pulsante CREA NUOVA ISTANZA. In questo caso il sistema proporrà tutte le istanze secondarie che possono essere trasmesse in relazione allo stato del fascicolo e delle istanze in esso contenuto.
Premesso che è possibile collegare tra loro (con una funzionalità del sw indicato con il nome “collegamento funzionale delle istanze”) soltanto istanze dello stesso grado di rilevanza sismica, si precisa che per inviare più istanze di sismica funzionalmente collegate è necessario trasmettere ognuna in una pratica SUAP.
Per collegare le istanze, è necessario creare una prima pratica SUAP con la prima istanza sismica che deve essere caratterizzata dall’avere il numero progressivo definitivo (es. 1234/2022 e non 1234/0000). dopo aver terminato la compilazione della prima pratica, sarà possibile inserire la seconda pratica SUAP con la seconda istanza sismica nella quale andrà indicato – nella prima schermata della sezione relativa all’istanza sismica – che si tratta di un’istanza funzionalmente collegata e, nel menù a discesa che sarà attivato, il sistema consentirà di scegliere a quale istanza collegarla (la prima creata, ad esempio).
Una volta creata anche la seconda pratica, si potrà procedere con le eventuali ed ulteriori istanze/pratiche e con il trasferimento definitivo allo sportello comunale competente
Si precisa, altresì, che non è necessario ricaricare gli elaborati generali relativi alla prima pratica SUAP in tutte le pratiche. Gli elaborati generali vanno caricati nella prima pratica. In quelle ulteriori, si scriverà, nell’oggetto, che fanno parte dell’unico intervento già descritto nella prima pratica di cui si inseriscono gli estremi. Per i moduli e documenti obbligatori, eventualmente richiesti nelle pratiche successive alla prima, si inserirà al posto di questi una dichiarazione firmata che riporta il riferimento e gli estremi della prima pratica.
Le varianti, che non varino la categoria del progetto originario già trasmesso a SUE/SISMI.CA precedentemente al 01/12/2021, devono essere trasmesse come nuovi progetti edilizi, avendo cura di specificare, testualmente, nell’oggetto della pratica SUE (sezione 3 “Dati generali”) e nella descrizione dell’intervento strutturale (sezione 9 “Istanza SISMICA”), che trattasi di Varianti del fascicolo originario. Si dovranno, quindi, riportare testualmente gli estremi del fascicolo originario SENZA utilizzare la funzionalità informatica disponibile nel sw di “collegamento funzionale” all’istanza originaria (usare solo una descrizione testuale). Es., se si deve trasmettere una variante di un intervento di minore rilevanza, si dovrà selezionare la voce “Intervento di minore rilevanza: deposito opera” e, nell’oggetto della pratica SUE ed istanza sismica, specificare che si tratta di una variante, riportando gli estremi dell’istanza di cui si vuole operare in variante.
Le varianti dovranno contenere la stessa data di comunicazione di inizio dei lavori inserita nella pratica del progetto originario. Inoltre, in fase di ultimazione dei lavori, le due pratiche d progetto originario e di variante dovranno essere completate contestualmente con la relazione di struttura ultimata e l’eventuale relazione di collaudo.
Le varianti, che non varino la categoria del progetto originario e riferibili a progetti trasmessi a SUE/SISMI.CA successivamente al 01/12/2021, invece, devono essere inviate come specificato nel vademecum “Vademecum: la gestione delle pratiche Sblocca cantieri” presente nella sezione https://www.calabriasue.it/manuali-e-vademecum/cittadino-impresa-professionista/ del portale www.calabriasue.it. Es. nel caso di opere di minore rilevanza, selezionando direttamente la voce “Intervento di minore rilevanza: proposta di variante” e selezionando, nel menù a comparsa, uno tra i fascicoli proposti.
No, le bozze di istanza create prima del 01/12/2021 non sono compatibili con i nuovi iter disponibili nella versione sw pubblicata il 01/12/2021. Le bozze dovranno essere necessariamente cancellate e redatte con la nuova versione del sw.
Per il deposito di opere di minore rilevanza è necessario indicare gli estremi di una sola marca da bollo, in fase di compilazione dell’istanza sismica per l’opera di minore rilevanza.
Per quanto riguarda il pagamento dei diritti istruttori per gli stessi interventi di minore rilevanza, gli stessi sono dovuti anche per questa tipologia di opere, almeno per il periodo transitorio di applicazione dello Sbloccacantieri. Sarà necessario, pertanto, procedere con le stesse modalità previste per le autorizzazioni sismiche, allegando l’attestazione di pagamento sulla base di quanto già disposto dalla regolamentazione regionale.
Si rammenta che, a decorrere dal 28 febbraio 2021, è obbligatorio che tutti i pagamenti effettuati dagli utenti in favore dell’amministrazione regionale e, quindi, anche quelli relativi alla tariffa istruttoria per gli adempimenti previsti dalla legge regionale n.16/2020 e R.R. n. 1/2021, vengano effettuati esclusivamente attraverso l’uso della piattaforma MyPay Calabria/ PagoPA.
Il modello di istanza, da allegare ai fini della trasmissione di una istanza sismica, deve essere firmato da tutti i professionisti coinvolti nell’istanza specifica. Nello specifico, per non incappare nell’errore, è necessario che il file contenga tante firme digitali (esclusivamente con estensione p7m) quanti sono i vari soggetti coinvolti nell’istanza. Ciò significa che se l’istanza coinvolge 2 professionisti, anche se ricoprono, in totale, 3 ruoli (es. progettista, direttore dei lavori, collaudatore), il modello di istanza dovrà avere 2 firme digitali.
Per inviare qualsiasi richiesta, segnalazione, comunicazione in relazione a procedimenti _già attivati in maniera cartacea_, è possibile utilizzare la voce “*/Altre istanze e comunicazioni al SUE/*”, e specificando, nel campo “/Oggetto dell’intervento/”, quale sia il tipo di pratica trasmessa.
Domande relative alla normativa sismica da applicare o ai valori da utilizzare sul sistema informativo, vanno poste direttamente ai funzionari regionali, prendendo un appuntamento presso gli uffici oppure scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Cosenza: vigilanzatecnicacs.llpp@pec.regione.calabria.it
Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone: vigilanzatecnicacz.llpp@pec.regione.calabria.it
Reggio Calabria: vigilanzatecnicarc.llpp@pec.regione.calabria.it
Tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile (civile abitazione), la pratica va presentata al SUE. Al SUAP vanno presentate le pratiche relative alle attività imprenditoriali o a immobili che debbano essere utilizzati per attività d’impresa (indipendentemente dal fatto che chi presenti la pratica edilizia sia un’impresa oppure una persona fisica).
Quando l’attività soggetta a SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta le relative istanze allo Sportello unico per l’Edilizia, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi, se sono da richiedere pareri di almeno due Enti diversi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio degli atti di assenso, che è comunicato dallo Sportello unico per l’Edilizia all’interessato.
È la SCIA che comprende le altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per lo svolgimento di un’attività soggetta a segnalazione (art. 19-bis, comma 2, legge n. 241 del 1990).
Le competenze previste dal Testo Unico per l’edilizia sono relative:
– alla ricezione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL), delle domande per il rilascio di Permessi di Costruire (PdC) e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compresa la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), le richieste per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica, le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, ecc;
– a fornire informazioni sulle materie di cui al punto precedente, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dalla legislazione vigente, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
– all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, nonché delle norme comunali di attuazione;
al rilascio dei Permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
– alla cura dei rapporti tra l’Amministrazione comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza, della segnalazione, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della Parte II del Testo Unico dell’Edilizia – D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
L’istanza può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore a cui è stato conferito appositamente un incarico tramite una procura speciale.
Qualora, in aderenza alla normativa vigente, tali dati non siano dovuti, nella scheda “Ubicazione” – sezione “Titoli abilitativi dei fabbricati” è possibile provvedere alla compilazione della pratica nel nel seguente modo:
– nel campo “Numero del titolo abilitativo edilizio” inserire del testo esplicativo che annoveri le motivazioni della non obbligatorietà degli estremi del titolo (per esempio: “immobile antecedente il 1967“), mentre nel campo “data” inserire la data di presentazione della pratica che si vuole inviare;
– nel campo “Numero certificato/attestazione/segnalazione di agibilità“, inserire del testo esplicativo “non presente” o “non necessario“, mentre nel campo “data” inserire la data di presentazione della pratica che si vuole inviare.
La presente FAQ è stata aggiornata il 29.10.2020: le parti inserite sono sottolineate
Prima di contattare l’Help Desk, vi invitiamo a verificare che la causa della mancata visibilità dei propri fascicoli/istanze non sia riconducibile ad una delle seguenti 2 cause:
1) E’ necessario verificare che, nei dati di profilazione della propria utenza, siano presenti i dati di iscrizione all’albo professionale. Senza questi, non è possibile accedere ai propri fascicoli/istanze presenti in “Gestione SISMICA“. Per poter verificare se nel tuo profilo tali dati sono correttamente inseriti, è necessario accedere al sistema SUE (tramite SPID o eIDAS) e cliccare sul proprio codice fiscale, presente nella finestra sul lato in alto a destra.
2) a seguito dell’allineamento delle banche dati SISMI.CA-SIERC, alcuni fascicoli ed istanze di questi sistemi sono stati rinominati in quanto possedevano i medesimi identificatori di fascicoli/istanza (es. fascicolo 178/2016 sia su SIERC che su SISMI.CA).
Per consentire una identificazione univoca ed evitare gli errori di visualizzazione, i soli fascicoli/istanze con medesimo identificativo originario (ID) sono state recentemente rinominate sostituendo alle prime due cifre dell’anno dell’ID (es pratica originaria 178/2016) uno fra le seguenti coppie di caratteri: 10, 11, 12.
Per esempio: 9714/1017è una istanza rinominata (sono state cambiate le prime due cifre dell’anno di riferimento dell’istanza) mentre l’istanza 325/2017 non è una istanza rinominata.
Per cercare i propri fascicoli/istanze attraverso l’ID, quindi, è necessario appurare, attraverso la funzionalità di ricerca presente nella sezione Gestione Sismica, che esso sia o meno tra quelli che hanno subito una rinomina dell’ID (inserendo al posto delle prime due cifre dell’anno 20 alcuni tra i valori, a crescere, 10 – 11 – 12) oppure, in alternativa, verificare se i fascicoli originari/istanze originarie sono presenti nel file excel delle istanze/fascicoli (in cui sono state riportate ulteriori informazioni utili) presente al seguente link:
Per poter verificare se la verifica attivata sul sistema SUE per trasmettere l’istanza sismica al Servizio regionale di vigilanza è arrivata correttamente su SISMI.CA, è necessario verificare che lo stato del fascicolo sismica NON sia in stato bozza. Qualora ciò, invece, accada, è necessario annullare la richiesta di verifica ai fini sismici e reinoltarla nuovamente a SISMI.CA
Tale stato è possibile desumerlo visualizzando lo stato del fascicolo sismica (lo stato del fascicolo è in stato bozza). In tal caso è consigliabile chiamare l’operatore dello sportello comunale (consultando l’elenco telefonico) e chiedere che, sulla pratica specifica, venga annullata la richiesta di verifica ai fini sismici e reinoltrata nuovamente.
La presentazione di due pratiche SUE (parte architettonica e parte strutturale) per gli interventi strutturali soggetti a Deposito (ed utilizzabile solo in presenza di procedure che NON prevedono l’Autorizzazione SISMICA) è stata prevista per i casi in cui la presentazione del progetto strutturale, con i relativi calcoli presso il Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile), possa essere effettuata prima dell’inizio dei lavori in coerenza con l’art.94 del DPR 380/01.
Laddove i progettisti ritengano, invece, di voler presentare contestualmente un’unica pratica contenente anche la parte strutturale del progetto soggetta a Deposito, il sistema informativo SUE consente la presentazione della pratica con l’istanza sismica senza alcun vincolo specifico. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, disponibile nella documentazione da allegare all’istanza, riporta infatti l’opzione di scelta fra le due disponibili. L’unica accortezza che bisogna avere è che, qualora il professionista decidesse di optare per una trasmissione contestuale alla prima pratica, la dichiarazione di assoggettabilità data nella Sezione 5 del SUE deve essere sempre coerente con quella della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Viceversa, in caso di rilascio di autorizzazione sismica, in aderenza anche a quanto disposto dal TAR Calabria con sentenza n. 202/2018 del 24 gennaio 2018, è necessaria la presentazione contestuale di tutta la documentazione, ivi compreso l’endoprocedimento sismica.
Premesso che è possibile collegare funzionalmente soltanto istanze dello stesso grado di rilevanza sismica, si precisa che, per inviare più istanze di sismica funzionalmente collegate è necessario trasmettere ogni istanza sismica in una pratica SUE. Si tenga presente che, già in precedenza, sulla piattaforma SISMI.CA, per interventi collegati andavano presentate istanze diverse che, adesso, vanno incluse ognuna in una pratica SUE.
Per collegare le istanze, è necessario creare la prima pratica SUE con la prima istanza sismica collegata: dopo la creazione della prima pratica, sarà possibile inserire la seconda pratica SUE con la seconda istanza sismica collegata, indicando nella prima schermata della sezione relativa all’istanza sismica che si tratta di un’istanza funzionalmente collegata (nel menù a discesa il sistema consentirà di scegliere a quale istanza preesistente collegarla).
Inserita la seconda pratica, si potrà procedere con le eventuali ed ulteriori istanze/pratiche.
Si precisa, altresì, che non è necessario ricaricare gli elaborati generali relativi al permesso di costruire in tutte le pratiche. Gli elaborati generali vanno caricati nella prima pratica. In quelle ulteriori si scriverà nell’oggetto che fanno parte dell’unico intervento già descritto nella prima pratica di cui si inseriscono gli estremi.
Per i moduli e documenti obbligatori, eventualmente richiesti nelle pratiche successive alla prima, si inserirà al posto di questi una dichiarazione firmata che riporta il riferimento e gli estremi della prima pratica presentata.
Nei casi in cui viene restituito il messaggio “Servizio sismica non disponibile” per delle istanze sismica in fase di compilazione, laddove non sia possibile ricompilare l’istanza, è necessario richiedere l’intervento dell’assistenza tecnica per sbloccare la bozza dell’istanza che è rimasta sospesa. Sarà sufficiente scrivere contattare l’Assistenza al link https://www.calabriasue.it/assistenza-e-supporto indicando il nominativo del professionista che sta compilando l’istanza ed allegando la scheda di segnalazione errore.
Sono un professionista ed ho ottenuto un permesso di costruire prima della pubblicazione della piattaforma SUE ed ora devo inviare il deposito su sismica tramite la nuova piattaforma. Come posso procedere? Posso fare solo la pratica sismica senza inoltrare una nuova pratica SUE?
Tenuto conto che il sistema SUE consente di trasmettere un’istanza di autorizzazione sismica o di deposito solo come parte integrante di una pratica edilizia generale (per come previsto dalla normativa), nel caso descritto è necessario presentare una nuova pratica SUE ai fini di trasmettere la richiesta di autorizzazione sismica o di deposito.
Questa nuova pratica potrà recare nell’oggetto il chiaro riferimento alla pratica già presentata, specificando che la nuova viene trasmessa per la richiesta di autorizzazione sismica.
Nel caso dei moduli e documenti richiesti obbligatoriamente dal portale, è possibile inserire una dichiarazione firmata digitalmente in cui viene esplicitato che il progetto principale è già stato presentato, indicando la data di presentazione.
Una volta trasmessa la pratica il SUE dovrà procedere inoltrando la verifica al Settore tecnico regionale competente, in modo da poter completare l’iter avviato con quanto presentato prima della messa in esercizio del portale CalabriaSUE.
Lo stesso iter potrà essere utilizzato nel caso di progetti trasmessi in modalità cartacea o trasmessi utilizzando la PEC o altri sistemi informatici precedentemente messi a disposizione dal Comune di riferimento.
Nella pagina MODULISTICA del portale è presente la sezione “Elenco modulistica per le richieste di pareri ed autorizzazioni connesse ai titoli abilitativi edilizi” dove sono disponibili degli schemi di dichiarazioni e comunicazioni da utilizzare per la varie fasi dei procedimenti inerenti gli interventi di tipo strutturale. I modelli pubblicati non sono obbligatori ma rappresentano degli esempi di compilazione delle dichiarazioni e comunicazioni più frequenti, che sono resi disponibili ai professionisti per facilitarne l’attività.
Il sorteggio dei progetti sarà effettuato su base territoriale ogni volta che viene attestato il deposito di sessanta progetti. La comunicazione di avvenuto sorteggio sarà effettuata automaticamente dal sistema SISMI.CA al sistema SUE e l’Operatore di Sportello la dovrà notificare all’interessato entro tre giorni dallo stesso.
La pratica può essere presentata da uno dei due oppure da entrambi (dipende dagli accordi tra gli stessi progettisti ed il committente).
Nel caso in cui si opti per la presentazione da parte di entrambi i professionisti, il sistema consente, una volta compilate le sezioni di moduli e documenti generali/architettonici (da parte del progettista architettonico, ad esempio), arrivati alla sezione sismica e compilata la prima schermata di informazioni della stessa, di inserire nella scheda SOGGETTI, il progettista strutturale abilitato.
Fatto questo inserimento il progettista strutturale è abilitato a visualizzare l’istanza di sismica in bozza che troverà nella sua Gestione sismica ed a completarla fino alla validazione ed all’inserimento del modello di istanza firmato.
A questo punto il progettista architettonico potrà proseguire con l’invio della pratica generale al SUE, sottoscrivendo il modello di riepilogo generale e procedendo all’invio.
È possibile presentare un’istanza secondaria di RINUNCIA, dalla sezione Gestione Sismica del professionista collegato all’istanza già trasmessa.
No. Come riportato al paragrafo 3 del Vademecum Sbloccacantieri, scaricabile al link: https://www.calabriasue.it/sites/default/files/modulistica/VADEMECUM%20SUE_OPS%20-%20Sbloccacantieri.pdf, nel caso in cui il professionista opti per la trasmissione di 2 pratiche in luogo di una unica pratica, “La gestione della Pratica 1 proseguirà […] inviando la pratica ai soggetti coinvolti, ma non al Settore tecnico regionale competente per territorio“.
La pratica da inoltrare al servizio vigilanza tecnica, invece, dovrà essere la pratica SUE 2 nella quale il professionista dovrà riportare – nell’oggetto – i riferimenti della pratica SUE 1 e nella quale dovrà essere presente l’istanza sismica.
A partire dal giorno 1 Marzo 2021, tutti i pagamenti aventi come beneficiario l’ente Regione Calabria dovranno essere effettuati attraverso PagoPa. Accedendo al portale https://pagopa.regione.calabria.it e scegliendo, come Ente Beneficiario, “Regione Calabria” sono disponibili in elenco tutti i pagamenti spontanei che possono essere effettuati e, nella stessa pagina, è presente l’apposita sezione per i pagamenti per i quali, invece, si è ricevuto avviso.